Art.  12.

      1. Chiunque, indebitamente ponendo in essere con continuità atti volti alla sorveglianza, alla molestia, all'intrusione nella vita privata e pubblica o al contatto fisico indesiderato, infligge a un'altra persona un grave stato di disagio emotivo, di paura o di soggezione, tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona medesima, è punito con la reclusione fino a due anni.